Protezione dei minori. In che modo la Convenzione dell’Aia del 1996 integra la Convenzione dell’Aia del 1980

La Convenzione dell’Aia del 1996 integra la Convenzione dell’Aia del 1980 rafforzando la cooperazione internazionale et la protezione dei minori in materia di sottrazione internazionale di minori e fornendo ulteriori strumenti per proteggere i minori durante i procedimenti di restituzione. Mentre la Convenzione del 1980 ha lo scopo di ottenere il ritorno immediato del minore nello Stato di residenza abituale, quella del 1996 disciplina la giurisdizione, la legge applicabile, il riconoscimento delle decisioni e la cooperazione tra autorità giudiziarie, evitando conflitti di competenza e il cosiddetto «forum shopping».

L’articolo sottolinea che la Convenzione del 1996 consente di adottare misure urgenti di protezione nello Stato in cui si trova il minore fino a quando non intervengano i tribunali competenti del luogo di residenza abituale. Tali misure possono includere restrizioni ai contatti, garanzie di alloggio, assistenza economica, accompagnamento professionale o altre condizioni volte ad assicurare un ritorno sicuro qualora sussistano rischi per il minore. Inoltre, le decisioni adottate ai sensi della Convenzione del 1996 godono di riconoscimento negli altri Stati contraenti, facilitandone l’esecuzione.

L’autrice analizza esempi provenienti dall’Argentina, dalla Spagna e da altri paesi per dimostrare come entrambe le Convenzioni possano funzionare in modo complementare. Conclude che la Convenzione del 1996 migliora significativamente la cooperazione tra i giudici attraverso comunicazioni dirette e l’azione coordinata delle autorità centrali e dei giudici di collegamento, consentendo risposte più rapide ed efficaci. La scelta se agire ai sensi della Convenzione del 1980 o di quella del 1996 dipenderà dalle circostanze del caso e dalla strategia processuale, ma in tutti i casi l’obiettivo centrale deve essere quello di garantire l’interesse superiore del minore e un ritorno in sicurezza, ove del caso. Microjuris 2 febbraio 2026 Riferimento: MJ-DOC-18616-AR |

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